12.5 Modalità esami di stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere Junior
(Parte riservata ai laureati triennali e diplomati triennali)
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del
17 agosto 2001)
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative
prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè
della disciplina dei relativi ordinamenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;
VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale,
espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti
universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile
2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella
adunanza del 21 maggio 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri
ad interim Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro della giustizia;
EMANAil seguente regolamento
TITOLO PRIMO
NORME GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento modifica e integra la
disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini
o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni
di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario,
perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non
modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente
in ordine alle attività attribuite o riservate,
in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Art. 2
(Istituzione di sezioni negli albi professionali)
1. Le sezioni negli albi professionali individuano
ambiti professionali diversi in relazione al diverso
grado di capacità e competenza acquisita mediante
il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo
II, negli albi professionali vengono istituite, in
corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso,
le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato,
con il titolo di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato,
con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario
titolo di studio può essere iscritto nella
sezione A del medesimo albo professionale, previo
superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3
(Istituzione di settori negli albi professionali)
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali
corrispondono a circoscritte e individuate attività
professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo
II, nelle sezioni degli albi professionali vengono
istituiti distinti settori in relazione allo specifico
percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può
esercitare le competenze di natura riservata attribuite
agli iscritti ad uno o più altri settori della
stessa sezione, ferma restando la possibilità
di iscrizione a più settori della stessa sezione,
previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del
necessario titolo di studio, richiedano di essere
iscritti in un diverso settore della stessa sezione,
devono conseguire la relativa abilitazione a seguito
del superamento di apposito esame di Stato limitato
alle prove e alle materie caratterizzanti il settore
cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre
a quelle ad essi specificamente attribuite, anche
quelle attribuite agli iscritti del corrispondente
settore della sezione B.
Art. 4
(Norme organizzative generali)
1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente
regolamento, il numero dei componenti degli organi
collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini
o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo
1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni
di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione
al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale
numero viene determinato assicurando comunque la presenza
di ciascuna delle componenti e una percentuale non
inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente
alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione
del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene
il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo
1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive
modificazioni, verranno definite le procedure elettorali
e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare,
nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Art. 5
(Esami di Stato)
1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame
di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame
di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il
requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono
in due prove scritte di carattere generale, una prova
pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle
prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione
B o da settori diversi della stessa sezione e coloro
che conseguono un titolo di studio all'esito di un
corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni
tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato
non modifica l'ambito delle attività professionali
definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti
relative alla composizione delle commissioni esaminatrici
e alle modalità di espletamento delle prove
d'esame.
Art. 6
(Tirocinio)
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può
essere svolto in tutto o in parte durante il corso
degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni
stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università,
ed eventualmente, con riferimento alle professioni
di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione
secondaria o con gli Enti che svolgono attività
di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio
per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati
per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro competente sentiti
gli ordini e collegi.
Art. 7
(Valore delle classi di laurea)
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei
corsi di studio dello stesso livello, appartenenti
alla stessa classe, hanno identico valore legale ai
fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente
dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche
delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono
anche, in conformità alla normativa vigente,
la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal
presente regolamento, quali requisiti di ammissione
agli esami di Stato.
Art. 8
(
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformità al precedente ordinamento)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali
e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali
hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea
regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati
in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge
15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare
agli esami di Stato sia per la sezione A che per la
sezione B degli albi relativi alle professioni di
cui al titolo II, ferma restando la necessità
del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente
in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi
all'albo professionale indipendentemente dal requisito
dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione
alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario
triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato
secondo la tabella A allegata al presente regolamento.
TITOLO SECONDO
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO I
ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 9
Attività professionali
1. L'elencazione delle attività professionali
compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione,
non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività
di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
CAPO II
PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
Art. 10
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione
A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
di dottore agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.
5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine
dei dottori agronomi e dottori forestali è
accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "Sezione
A - dottori agronomi e dottori forestali" e "Sezione
B - agronomi e forestali iuniores", "Sezione
B - zoonomi", "Sezione B - biotecnologi
agrari".
Art. 11
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attività indicate
nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste
dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e
forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività:
a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli,
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali,
animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari,
della commercializzazione dei relativi prodotti, della
ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo
rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale,
della pianificazione del territorio rurale, del verde
pubblico e privato, del paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi
complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali
ed ambientali;
d)le attività estimative relative alle materie
di competenza;
e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
f) le attività di assistenza tecnica, contabile
e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici
agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa
ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per
le materie di competenza;
h) la certificazione di qualità e le analisi
delle produzioni vegetali, animali e forestali sia
primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente,
degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla
desertificazione, nonché la conservazione e
valorizzazione della biodiversità vegetale,
animale e dei microrganismi.
3. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma
2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la pianificazione aziendale e industriale nel
settore delle produzioni animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali,
delle trasformazioni e della commercializzazione dei
prodotti di origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche
e venatorie e dell'acquacoltura;
d) le attività di assistenza tecnica, contabile
e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici
del settore delle produzioni animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f)la riproduzione animale, comprendente le attività
di inseminazione strumentale e di impianto embrionale
in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione
dei calori;
g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici,
sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
h) le attività di difesa dell'ambiente e di
conservazione della biodiversità animale e
dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico
agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività:
a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali
ed animali, con particolare riferimento all'impiego
corretto di biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione della qualità
genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali
che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità
di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle
filiere agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni
alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari
con particolare riferimento al corretto impiego di
biotecnologie;
d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie
innovative della qualità e del controllo nella
sanità e provenienza dei prodotti agricoli,
compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie
per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative
per la diagnostica di patologie virali, batteriche
e fungine nei vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in
campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche
innovative;
h) le attività di assistenza tecnica, contabile
e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori
delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per
le materie di competenza.
Art. 12
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relativa prova)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;ù
d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica
e ambientale;
f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse
rurali e forestali;
g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente
e il territorio;
m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo
sviluppo.
3. L'esame di Stato è articolato in due prove
scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di
esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono
sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla
sezione B, prevedendo una maggiore complessità
correlata alla più elevata competenza professionale.
Art. 13
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e
relativa prova)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
1)Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
2)Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari
e forestali;
b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e
delle produzioni animali;
c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
1) Classe 1 - Biotecnologie.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima prova scritta concernente le tecnologie
nei settori delle produzioni vegetali, produzioni
animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari
e biotecnologie agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti
il corso di laurea e il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo
agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale
ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice
di edilizia rurale corredati da analisi economico
estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design"
(CAD); analisi e certificazione di qualità
dei prodotti agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo
forestale, in un progetto di massima dell'impianto
o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie,
corredato da disegni ed elaborati economico estimativi;
analisi e certificazione di qualità dei prodotti
agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza
tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi
economica e da piani di alimentazione eseguiti con
l'ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi
di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali
o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione
dei risultati anche con l'impiego dello strumento
informatico;
d) una prova orale concernente in generale la conoscenza
della legge e della deontologia professionale. Inoltre:
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo
agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia
generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della
loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti
microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali,
dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del
catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni
alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica
agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia
rurale, del diritto agrario e della principale legislazione
nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo
forestale, essa verte sulla silvicoltura generale
e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali
dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle
tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo,
sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura
montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria,
sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane,
sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione
del territorio forestale, sulle costruzioni forestali,
sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle
fonti del diritto forestale e sulle principali leggi
che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza
dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere,
del miglioramento genetico degli animali zootecnici,
dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie
di allevamento di tutte le specie zootecniche, della
tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti
di origine animale, dell'igiene degli allevamenti
e delle principali patologie animali, della riproduzione
animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti
di origine animale, della certificazione e tracciabilità
delle filiere dei prodotti di origine animale, della
meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica
e della principale legislazione zootecnica in Italia
e nella Unione Europea;
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte
sulla conoscenza della biochimica agraria e della
fisiologia delle piante coltivate, delle principali
caratteristiche delle molecole informazionali, della
agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree,
della zootecnica generale , della difesa delle piante
da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni
agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione
nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico
agrario.
Art. 14
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione
A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A.
CAPO III
PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA
E CONSERVATORE
Art. 15
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti,
che assume la denominazione: "Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono
istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura"
spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione
territoriale" spetta il titolo di pianificatore
territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica"
spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei
beni architettonici ed ambientali" spetta il
titolo di conservatore dei beni architettonici ed
ambientali.
4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura"
spetta il titolo di architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione"
spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata
dalle dizioni: "Sezione A - settore architettura",
"Sezione A - settore pianificazione territoriale",
"Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione
A - settore conservazione dei beni architettonici
ed ambientali", "Sezione B - settore architettura",
"Sezione B - settore pianificazione".
Art. 16
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A - settore "architettura",
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa, le attività
già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali
ed europee per la professione di architetto, ed in
particolare quelle che implicano l'uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione
territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell'ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse
e specialistiche delle strutture urbane, territoriali,
paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la
gestione di attività di valutazione ambientale
e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani
e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione
urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":
a) la progettazione e la direzione relative a giardini
e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati
dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione
delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione
dei beni architettonici ed ambientali":
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto
dei beni architettonici e ambientali e la individuazione
degli interventi e delle tecniche miranti alla loro
conservazione.
5. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa:
a) per il settore "architettura":
1) le attività basate sull'applicazione delle
scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di progettazione, direzione dei lavori,
stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere
pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza,
la misura, la contabilità e la liquidazione
relative a costruzioni civili semplici, con l'uso
di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale
e storica.
b) per il settore "pianificazione":
1)le attività basate sull'applicazione delle
scienze volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi
per l'analisi e la gestione della città e del
territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale
ed ambientale;
4)procedure di gestione e di valutazione di atti di
pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Art . 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile -
corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione
territoriale":
1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica
e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente
e il territorio;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione
dei beni architettonici ed ambientali":
1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici
e ambientali;
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione
di un'opera di edilizia civile o di un intervento
a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione
del dimensionamento strutturale o insediativo della
prova pratica;
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche
culturali e conoscitive dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato
progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto
delle prove scritte, nonché sugli aspetti di
legislazione e deontologia professionale;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione
territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi
tecnica dei fenomeni della città e del territorio
o la valutazione di piani e programmi di trasformazione
urbana, territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto della prova
scritta e pratica, nonché sugli aspetti di
legislazione e deontologia professionale;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche
paesaggistiche ed ambientali;
2)una prova scritta su temi di cultura ambientale
e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova
scritta e pratica, nonché sugli aspetti di
legislazione e deontologia professionale;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione
dei beni architettonici e ambientali":
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica
della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sugli aspetti di legislazione
e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono
esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto
materie per le quali già sia stata verificata
l'idoneità del candidato nell'accesso al settore
di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni
fra Ordini ed Università, attività strutturate
di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate
ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione
documentata a tali attività esonera dalla prova
pratica.
Art. 18
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore "architettura":
1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore "pianificazione":
1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente
e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) per il settore "architettura":
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico
di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e
nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione
economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema
o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso
formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi
tecnica dei fenomeni della città e del territorio
o la valutazione di piani e programmi di trasformazione
urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione
della compatibilità urbanistica di un'opera
pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema
o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso
formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni
fra Ordini ed Università, attività strutturate
di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate
ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione
documentata a tali attività esonera dalla prova
pratica.
Art. 19
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti
sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore
"architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione
nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo
le seguenti corrispondenze:
a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione
territoriale", la laurea in Scienze ambientali
e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei
beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia
e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
CAPO IV
PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
Art. 20
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti
sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
professionale di assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo
professionale di assistente sociale.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti
sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni: "Sezione degli assistenti sociali specialisti"
e "Sezione degli assistenti sociali".
Art. 21
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attività indicate
nel comma 2, le seguenti attività professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo
delle politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale
nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi
complessi nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
d) analisi e valutazione della qualità degli
interventi nei servizi e nelle politiche del servizio
sociale;
e) supervisione dell'attività di tirocinio
degli studenti dei corsi di laurea specialistica della
classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche
e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attività didattico-formativa connessa alla
programmazione e gestione delle politiche del servizio
sociale.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le seguenti attività:
a) attività, con autonomia tecnico-professionale
e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale
per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone,
famiglie, gruppi e comunità in situazioni di
bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo
la collaborazione con organizzazioni di volontariato
e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione
e alla programmazione; coordinamento e direzione di
interventi specifici nel campo delle politiche e dei
servizi sociali;
c) attività di informazione e comunicazione
nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
d) attività didattico formativa connessa al
servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti
dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio
sociale;
e) attività di raccolta ed elaborazione di
dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22
(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso
della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione
e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti:
teoria e metodi di pianificazione, organizzazione
e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca
nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie
di analisi valutativa e di supervisione di servizi
e di politiche dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti
argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione
e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione
di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi
strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione
dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici
relativi all'attività svolta durante il tirocinio;
legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi
anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea
specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa
previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e che hanno svolto
per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo
20, comma 2.
Art. 23
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso
della laurea nella Classe 6- Scienze del servizio
sociale.
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie
o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline
dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti,
metodi, tecniche professionali del servizio sociale,
del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio
sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie
o argomenti: principi di politica sociale; principi
e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti:
legislazione e deontologia professionale; discussione
dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività
svolta durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti:
analisi, discussione e formulazione di proposte di
soluzione di un caso prospettato dalla commissione
nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 24
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti
sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli
assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale
in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa
previgente l'entrata in vigore del presente regolamento
e coloro i quali alla data di entrata in vigore del
presente regolamento hanno svolto per almeno cinque
anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di
cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella
sezione A.
CAPO V
PROFESSIONE DI ATTUARIO
Art. 25
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione
A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
professionale di attuario.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo
professionale di attuario iunior.
4. L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata
rispettivamente dalle dizioni "Sezione degli
attuari" "Sezione degli attuari iuniores".
Art. 26
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attività indicate
nel comma 2, le seguenti attività professionali
individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio
1942, n. 194:
a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici
per la costituzione, la trasformazione, il riassetto,
la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione
sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali
degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi
tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture
tariffarie e contributive per l'operatività
tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla
lettera a);
d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi
finanziari connessi con l'esercizio di attività
assicurative e previdenziali, con configurazione dei
relativi piani strategici di controllo e di copertura;
e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci
e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi
pensioni, relativi reporting e certificazioni;
f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe
assicurative vita e danni e di fondi pensione; la
progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo
di software applicativo;
g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni,
rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale,
inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni
di carattere finanziario.
2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla
sezione A le attività professionali previste
dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n.
174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti
stabiliti dalle norme stesse.
3. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le seguenti attività professionali,
individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio
1942, n. 194:
a) la gestione delle procedure di controllo e di
validazione dei dati di portafogli di rischi, propri
dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle
strutture e dei mercati finanziari;
b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari,
assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici,
istituti di credito, società di intermediazione
mobiliare, società di gestione del risparmio
ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza
e della previdenza;
c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione
delle varie forme assicurative, di fondi di pensione,
di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve
matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni
concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza
sociale;
d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti
a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni
e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
e)i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione
di nude proprietà e di usufrutti.
Art. 27
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 19/S - Finanza;
b) Classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
c) Classe 91/S - Statistica economica, finanziaria
e attuariale;
d)Classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a)una prima prova scritta, di carattere generale,
concernente gli strumenti probabilistici, statistici
e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo,
finanziario e previdenziale;
b)una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali
e matematico-finanziari delle assicurazioni vita,
danni e della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella elaborazione
di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa
di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche
tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e
degli Enti di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale
e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni
e della previdenza, rivolta in particolare a verificare
la cultura professionale del candidato, la sua capacità
operativa di sintesi e di comunicazione, nonché
la conoscenza delle regole applicative, delle linee
guida e dei codici deontologici di settore, della
legislazione professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A
sono esentati dalla prima prova scritta.
Art. 28
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze
statistiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale,
concernente le metodologie quantitative di base impiegate
nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali
e finanziarie;
b) una seconda prova scritta concernente l'analisi
e la selezione di prodotti di natura assicurativa,
previdenziale e finanziaria;
c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico
o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente
a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti
attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi
finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta
in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche
e la capacità di comunicazione del candidato,
nonché la conoscenza della legislazione e deontologia
professionale.
Art. 29
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari
vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della di
entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.
CAPO V
PROFESSIONE DI BIOLOGO
Art. 30
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo
professionale di biologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi
è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:
"Sezione dei biologi", "Sezione dei
biologi iuniores".
Art. 31
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attività indicate
nel comma 2, in particolare le attività che
implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative
o sperimentali, quali:
a) controllo e studi di attività, sterilità,
innocuità di insetticidi, anticrittogamici,
antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini,
medicamenti in genere, radioisotopi;
b)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi,
sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche,
di gravidanza, metaboliche e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico
delle acque potabili e minerali e valutazione dei
parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione
della valutazione dell'integrità degli ecosistemi
naturali;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti
ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;
identificazione degli organismi dannosi alle derrate
alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico;
indicazione dei relativi mezzi di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci di origine
biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti
relativamente agli aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli animali e delle
piante;
h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e
delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi
ed energetici;
i)valutazione di impatto ambientale, relativamente
agli aspetti biologici.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le attività che implicano
l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione
con autonomia tecnico professionale di:
a) procedure analitico-strumentali connesse alle
indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico,
biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività
di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in
ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria,
del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico,
biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico
e di genetica;
e)procedure di controllo di qualità.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività
professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi
dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.
Art. 32
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 6/S - Biologia;
b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
c) Classe 8/S - Biotecnologie industriali;
d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie,
e farmaceutiche;
e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente
e il territorio;
f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico,
biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico,
biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative
a igiene, management e legislazione professionale,
certificazione e gestione della qualità;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche
e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione
e valutazione della qualità, valutazione dei
risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione
di esiti.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono
esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova
pratica.
Art. 33
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2,. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti
classi:
a) Classe 12 - Scienze biologiche;
b) Classe 1 - Biotecnologie;
c) Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente
e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico,
biomolecolare, biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico,
ambientale, microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella soluzione di
problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari
e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici
di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di
competenza.
Art. 34
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi
sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
dei biologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.
CAPO VII
PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
professionale di chimico.3. Agli iscritti nella sezione
B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici
è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:
"Sezione dei chimici", "Sezione dei
chimici iuniores".
Art. 36
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attività indicate
nel comma 2, in particolare le attività che
implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali,
quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque
scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi
provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione.
Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attività
consista anche nelle analisi chimiche di cui alla
lett. a);
c)studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici
e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti
pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari,
di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento;
compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei
lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosità o non pericolosità
di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive,
irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti,
reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini
di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi
ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le attività che implicano
l'uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi
rivolte alla determinazione della composizione qualitativa
o quantitativa della materia, quale che sia il metodo
di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate
da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard
riconosciuti e pubblicati);
b)direzione di laboratori chimici la cui attività
consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera
a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura
ed applicata; interventi sulla produzione di attività
industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per
gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici,
prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in
genere;
e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento
di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti
chimici nonchè il conseguimento di certificazioni
o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla
qualità di merci o prodotti e interventi allo
scopo di migliorare la qualità o eliminarne
i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica
di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento
rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti
di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di
potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro
della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi;
conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni
di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto
ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione
di responsabilità quale responsabile della
sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente
agli aspetti chimici; rilascio del certificato di
non pericolosità per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione
dei beni culturali e ambientali.
Art. 37
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica
industriale;
c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica
applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti
di chimica industriale o farmaceutica a scelta del
candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a)una prova scritta vertente su argomenti di chimica
applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti
di chimica industriale o farmaceutica a scelta del
candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici
sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.
CAPO VIII
PROFESSIONE DI GEOLOGO
Art. 40
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
professionale di geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo
professionale di geologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata
dalle dizioni: "Sezione dei geologi", "Sezione
dei geologi iuniores".
Art. 41
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attività indicate
nel comma 2, in particolare le attività implicanti
assunzioni di responsabilità di programmazione
e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale, nonché le
competenze in materia di analisi, gestione, sintesi
ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività,
anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie
geologiche, tematiche, specialistiche e derivate,
il telerilevamento, con particolare riferimento alle
problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate
a mezzo "Geographic Information System"
(GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità
geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e
mitigazione dei rischi geologici e ambientali con
relativa redazione degli strumenti cartografici specifici,
la programmazione e progettazione degli interventi
geologici strutturali e non strutturali, compreso
l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico
gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo
anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze
geologiche ai fini della relazione geologica per le
opere di ingegneria civile mediante la costruzione
del modello geologico-tecnico; la programmazione e
progettazione degli interventi geologici e la direzione
dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della
relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle
georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali
d'interesse industriale e commerciale compresa la
relativa programmazione, progettazione e direzione
dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei
siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f)la valutazione e prevenzione del degrado dei beni
culturali ed ambientali per gli aspetti geologici,
e le attività geologiche relative alla loro
conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la
valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali
compreso quello sismico, con le relative procedure
di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione
dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la
costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione
territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse
e le relative misure di salvaguardia, nonché
per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse
ambientali; la gestione dei predetti strumenti di
pianificazione. programmazione e progettazione degli
interventi geologici e il coordinamento di strutture
tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione
d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici
ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri
meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali
(SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica
e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni
finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche
delle componenti ambientali relative alla esposizione
e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi
conseguenti; l'individuazione e la definizione degli
interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte
le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo,
in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche
e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori
geotecnici;
s) le attività di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le attività di acquisizione
e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio,
con metodi diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche
e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic
Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla
individuazione della pericolosità geologica
e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi,
compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture
tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo
anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione
della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse
comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni
culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti
geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla
predisposizione degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione
d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti
geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici
ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri
meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa
rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività
estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Art. 42
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente
e territorio;
b) Classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) Classe 86/S - Scienze geologiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici
delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni
culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica
e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e
sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza
degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti
applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie
di cui alla lettera a), nonché la geologia
stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale,
con particolare riguardo alla lettura, interpretazione
ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
Art. 43
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea nella classe 16 - scienze
della terra.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a)una prova scritta concernente gli aspetti tecnici
delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni
culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica
dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica
dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b)una seconda prova scritta concernente gli aspetti
applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie
di cui alla lettera a).
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono
esentati dalla prova pratica, nonché dalla
seconda prova scritta.
Art. 44
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi
sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE
Art. 45
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri
sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna
sezione è ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c)dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale,
spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il
titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta
il titolo di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti
titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale,
spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale
iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il
titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta
il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri
è accompagnata dalle dizioni: "Sezione
degli ingegneri - settore civile e ambientale";
"Sezione degli ingegneri - settore industriale";
"Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione";
"Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile
e ambientale"; "Sezione degli ingegneri
iuniores - settore industriale"; "Sezione
degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".
Art. 46
(Attività professionali)
1. Le attività professionali che formano oggetto
della professione di ingegnere sono così ripartite
tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo,
la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione,
la valutazione di impatto ambientale di opere edili
e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto,
di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento
e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi
e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale":
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo,
la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione,
la valutazione di impatto ambientale di macchine,
impianti industriali, di impianti per la produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di
sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati
e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia
medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo,
la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione
di impianti e sistemi elettronici, di automazione
e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività
indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto
dell'attività professionale degli iscritti
alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite
tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano
l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali
nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo
di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa, formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti
alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
1) le attività basate sull'applicazione delle
scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di progettazione, direzione dei lavori,
stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere
pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza,
la contabilità e la liquidazione relative a
costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie
standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale
e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore "ingegneria industriale":
1) le attività basate sull'applicazione delle
scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di progettazione, direzione lavori,
stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione
lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti
di macchine, di impianti e di sistemi, nonché
di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
1) le attività basate sull'applicazione delle
scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di progettazione, direzione lavori,
stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici,
di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione
delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione
lavori e collaudo di singoli organi o componenti di
impianti e di sistemi elettronici, di automazione
e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni, nonché di sistemi e processi
di tipologia semplice o ripetitiva.
Art. 47
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile -
corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE
;
2) Classe 28/S - Ingegneria civile;
3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il
territorio;
b) per il settore industriale:
1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;
4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell'informazione:
1) Classe 23/S - Informatica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti
la classe di laurea corrispondente al percorso formativo
specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione nelle materie
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente
al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono
esentati dalla seconda prova scritta, purchè
il settore di provenienza coincida con quello per
il quale è richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono
l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione
l'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione.
Art. 48
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e
relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b)per il settore industriale:
1)Classe 10 - Ingegneria industriale;
c) per il settore dell'informazione:
1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2) Classe 26- Scienze e tecnologie informatiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative
ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente
al percorso formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione nelle materie
relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta
del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono
l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione
l'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art. 49
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri
vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri,
nonché nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli ingegneri, nonché nel settore, o nei
settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri,
nonché nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.
CAPO X
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
Art. 50
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo
professionale di psicologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi
è accompagnata rispettivamente dalle dizioni:
"Sezione degli psicologi", "Sezione
degli psicologi iuniores". Nella sezione degli
psicologi iuniores viene annotata la specifica attività
professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso
formativo, con riferimento alle specifiche figure
professionali, individuate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma
1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito
la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività
di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come
previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Art. 51
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attività indicate
nel comma 2, le attività che implicano l'uso
di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento
per la prevenzione, la diagnosi, le attività
di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità;
b) le attività di sperimentazione, ricerca
e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attività
degli psicologi iuniores.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa
in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi,
organismi sociali e comunità, da svolgere alle
dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni
del terzo settore o come libero professionista. In
particolare lo psicologo iunior:
a) partecipa alla programmazione e alla verifica
di interventi psicologici e psico-sociali;
b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere
il pieno sviluppo di potenzialità di crescita
personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione,
i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai
fini della valutazione del comportamento, della personalità,
dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle
opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità
psicologica a specifici compiti e condizioni;
d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici
per sviluppare o recuperare competenze funzionali
di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale,
per arrestare la regressione funzionale in caso di
malattie croniche, per reperire formule facilitanti
alternative;
e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento
scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo
delle risorse umane;
f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per
rendere piu' efficace e sicuro l'operare con strumenti,
il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare
interventi preventivi e ormativi sulle tematiche della
sicurezza con individui, gruppi e comunità,
per modificare e migliorare il comportamento in situazione
di persone o gruppi a rischio;
g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione
statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.
Art. 52
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica nella classe
58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata
di un anno.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti:
aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia;
progettazione di interventi complessi su casi individuali,
in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con
riferimento alle problematiche della valutazione e
dello sviluppo delle potenzialità personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti:
progettazione di interventi complessi con riferimento
alle problematiche della valutazione dello sviluppo
delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione
del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno
psicologico, della riabilitazione e della promozione
della salute psicologica;
c)una prova scritta applicativa, concernente la discussione
di un caso relativo ad un progetto di intervento su
individui ovvero in strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta
e su questioni teorico-pratiche relative all'attività
svolta durante il tirocinio professionale, nonché
su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Art. 53
(Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)
1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze
e tecniche psicologiche, ltre a un tirocinio della
durata di sei mesi.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a)una prova scritta vertente sulla conoscenza di
base delle discipline psicologiche e dei metodi di
indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline
e metodi caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione
dello specifico intervento professionale all'interno
di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle
prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione
dell'attività svolta durante il praticantato,
nonché su aspetti di legislazione e deontologia
professionale.
4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione
della specifica attività professionale, in
coerenza con il percorso formativo, con riferimento
alle specifiche figure professionali individuate con
decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine,
sentita la conferenza dei presidi delle facoltà
di psicologia, ferma restando comunque la facoltà
di esercitare una qualsiasi delle attività
di cui all'articolo 51, comma 2.
Art. 54
(Norme finali e transitorie)
1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti
iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle
elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque
non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati
i consigli provinciali, regionali e nazionale nella
composizione vigente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi
sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.
3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli psicologi.
4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.
CAPO XI
Art. 55
(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario,
perito industriale)
1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico,
geometra, perito agrario e perito industriale, oltre
che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa
vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio
2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di
un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività
professionali riservate o consentite e le prove attualmente
previste per l'esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso
sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7,
8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario : classi 1,
7, 8, 17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente
all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo:
le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9
(sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe
10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni
aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie
cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica;
materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile
con specializzazione produzione dei tessili; tessile
con specializzazione confezione industriale; termotecnica);
la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe
20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni:
chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria
tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche;
arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare;
fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica)
e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresì, partecipare agli esami
di Stato per le predette professioni coloro i quali,
in possesso dello specifico diploma richiesto dalla
normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano
frequentato con esito positivo, corsi di istruzione
e formazione tecnica superiore, a norma del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre
2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata
di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori
a sei mesi coerenti con le attività libero
professionali previste dall'albo cui si chiede di
accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al
comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente
di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito
agrario laureato, perito industriale laureato.
TABELLA A (prevista
dall'art. 8, comma 3)
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