12.5
Modalità esami di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di ingegnere
(Parte
riservata ai possessori di Laurea conseguita secondo
il previgente ordinamento quinquennale)
Il Decreto Legge 10 Giugno 2002,
pubblicato nelle G.U. n°135 dell’11 Giugno
2002 aveva disposto che i possessori dei titoli conseguiti
secondo l’ordinamento previgente alla riforma
(DM 509/99) (Lauree quinquennali), svolgessero le
prove dell’Esame di Stato per la professione
di Ingegnere secondo l’ordinamento previgente
al decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno
2001 n°328 (omissis).
In sede di conversione in Legge 1° Agosto 2002
n°173 sono state approvate le seguenti modificazioni:
I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento
previgente alla riforma svolgono le prove degli Esami
di Stato, indetti per l’anno 2002 e per l’anno
2003, per la professione, tra le altre, di Ingegnere
secondo l’ordinamento previgente al decreto
del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001 n°328.
Ai sensi del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003,
n. 170 recante: "Disposizioni urgenti per le
università e gli enti di ricerca nonchè
in materia di abilitazione all'esercizio di attività
professionali":
“Art. 3 comma 1-bis: I possessori dei
titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente
alla riforma di cui al decreto del ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino
alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale
dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di stato
per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento
previgente al decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328.”
Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale
all’esito di Esami di Stato svolti secondo l’ordinamento
previgente possono iscriversi nel settore, o nei settori,
della sezione A dell’albo per i quali dichiarano
di optare.
In virtù di tale legge gli Esami di Stato
per Ingegnere riservato ai laureati quinquennali in
Ingegneria dovranno prevedere le disposizioni regolamentari
di cui al precedente regolamento esami di Stato approvato
con DM 9 Settembre 1957 consultabile presso la segreteria
studenti e di cui si forniscono in questa pagina solo
le informazioni basilari:
Gli esami di abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere consistono in una prova scritta
e grafica ed in una prova orale.
Tempo concesso per la prova scritta: 8 ore.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare
a quale tra i seguenti rami di Ingegneria desiderano
che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:
Ingegneria edile
Ingegneria idraulica
Ingegneria dei trasporti
Ingegneria meccanica
Ingegneria elettrotecnica
Ingegneria chimica
Ingegneria mineraria
Ingegneria navale e meccanica
Ingegneria aeronautica
Ingegneria elettronica
Ingegneria nucleare
Le prove si svolgono presso la sede della Facoltà
di Ingegneria secondo il Calendario che viene redatto
dalla Segreteria ed esposto all’Albo della Segreteria
Studenti.”
(*) N.B.
A partire dal 1° Agosto 1992 il Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Ancona
ha istituito anche per la presentazione tardiva della
domanda all’esame di Stato una indennità
di mora che attualmente ammonta a € 26,00. La
domanda tardiva può essere comunque accettata
entro e non oltre il 20° giorno precedente la
data dell’esame di Stato.
TABELLA A (prevista
dall'art. 8, comma 3)
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