Norme sulla Didattica
Guida alla Facoltà di Ingegneria 2005-2006
 

 

 

Modalità esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

 

 

(Parte riservata ai possessori di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento quinquennale)

Il Decreto Legge 10 Giugno 2002, pubblicato nelle G.U. n°135 dell’11 Giugno 2002 aveva disposto che i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma (DM 509/99) (Lauree quinquennali), svolgessero le prove dell’Esame di Stato per la professione di Ingegnere secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001 n°328 (omissis).

In sede di conversione in Legge 1° Agosto 2002 n°173 sono state approvate le seguenti modificazioni:
I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma svolgono le prove degli Esami di Stato, indetti per l’anno 2002 e per l’anno 2003, per la professione, tra le altre, di Ingegnere secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001 n°328.
Ai sensi del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 recante: "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali":

“Art. 3 comma 1-bis: I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.”

Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di Esami di Stato svolti secondo l’ordinamento previgente possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell’albo per i quali dichiarano di optare.

In virtù di tale legge gli Esami di Stato per Ingegnere riservato ai laureati quinquennali in Ingegneria dovranno prevedere le disposizioni regolamentari di cui al precedente regolamento esami di Stato approvato con DM 9 Settembre 1957 consultabile presso la segreteria studenti e di cui si forniscono in questa pagina solo le informazioni basilari:

Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere consistono in una prova scritta e grafica ed in una prova orale.

Tempo concesso per la prova scritta: 8 ore.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami di Ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

 

Ingegneria edile

 

Ingegneria idraulica

 

Ingegneria dei trasporti

 

Ingegneria meccanica

 

Ingegneria elettrotecnica

 

Ingegneria chimica

 

Ingegneria mineraria

 

Ingegneria navale e meccanica

 

Ingegneria aeronautica

 

Ingegneria elettronica

 

Ingegneria nucleare

 

Le prove si svolgono presso la sede della Facoltà di Ingegneria secondo il Calendario che viene redatto dalla Segreteria ed esposto all’Albo della Segreteria Studenti.”

(*) N.B.

A partire dal 1° Agosto 1992 il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Ancona ha istituito anche per la presentazione tardiva della domanda all’esame di Stato una indennità di mora che attualmente ammonta a € 26,00. La domanda tardiva può essere comunque accettata entro e non oltre il 20° giorno precedente la data dell’esame di Stato.


TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

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