Modalità esami
di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere
(Parte riservata ai possessori di Laurea conseguita secondo
il previgente ordinamento quinquennale)
Il Decreto Legge 10 Giugno 2002, pubblicato nelle G.U. n°135
dell’11 Giugno 2002 aveva disposto che i possessori
dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente
alla riforma (DM 509/99) (Lauree quinquennali), svolgessero
le prove dell’Esame di Stato per la professione di Ingegnere
secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente
della Repubblica 5 Giugno 2001 n°328 (omissis).
In sede di conversione in Legge 1° Agosto 2002 n°173
sono state approvate le seguenti modificazioni:
I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento
previgente alla riforma svolgono le prove degli Esami di Stato,
indetti per l’anno 2002 e per l’anno 2003, per
la professione, tra le altre, di Ingegnere secondo l’ordinamento
previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno
2001 n°328.
Ai sensi del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, coordinato
con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 recante:
"Disposizioni urgenti per le università e gli
enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio
di attività professionali":
“Art. 3 comma 1-bis: I possessori dei titoli conseguiti
secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto
del ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti
attuativi, fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione
professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami
di stato per le professioni di dottore agronomo e dottore
forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento
previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328.”
Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale
all’esito di Esami di Stato svolti secondo l’ordinamento
previgente possono iscriversi nel settore, o nei settori,
della sezione A dell’albo per i quali dichiarano di
optare.
In virtù di tale legge gli Esami di Stato per Ingegnere
riservato ai laureati quinquennali in Ingegneria dovranno
prevedere le disposizioni regolamentari di cui al precedente
regolamento esami di Stato approvato con DM 9 Settembre 1957
consultabile presso la segreteria studenti e di cui si forniscono
in questa pagina solo le informazioni basilari:
Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione
di ingegnere consistono in una prova scritta e grafica ed
in una prova orale.
Tempo concesso per la prova scritta: 8 ore.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare
a quale tra i seguenti rami di Ingegneria desiderano che gli
esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:
Ingegneria edile
Ingegneria idraulica
Ingegneria dei trasporti
Ingegneria meccanica
Ingegneria elettrotecnica
Ingegneria chimica
Ingegneria mineraria
Ingegneria navale e meccanica
Ingegneria aeronautica
Ingegneria elettronica
Ingegneria nucleare
Le prove si svolgono presso la sede della Facoltà
di Ingegneria secondo il Calendario che viene redatto dalla
Segreteria ed esposto all’Albo della Segreteria Studenti.”
(*) N.B.
A partire dal 1° Agosto 1992 il Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Ancona ha istituito anche
per la presentazione tardiva della domanda all’esame
di Stato una indennità di mora che attualmente ammonta
a € 26,00. La domanda tardiva può essere comunque
accettata entro e non oltre il 20° giorno precedente la
data dell’esame di Stato.
TABELLA
A (prevista dall'art. 8, comma 3)
--> AVANTI
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