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ALBO PROFESSIONALE |
DIPLOMI UNIVERSITARI |
Dottore agronomo e dottore
forestale
Sezione B |
Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle imprese
agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia |
Agrotecnico |
Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle imprese
agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia |
Architetto
Sezione B
Settore architetto tecnico
Settore pianificatore tecnico |
Edilizia
Materiali per la manutenzione del costruito
antico e moderno
Operatore tecnico ambientale
Sistemi informativi territoriali
Tecnico di misure ambientali
Valutazione e controllo ambientale |
Assistente sociale |
Servizio sociale |
Attuario
Sezione B |
Moneta e finanza
Scienze assicurative
Tecniche finanziarie e assicurative |
Biologo
Sezione B |
Analisi chimico-biologiche
Biologia
Biotecnologie industriali
Tecnici in biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
Chimico
Sezione B |
Analisi chimico-biologiche
Chimica
Tecnologie farmaceutiche
Controllo di qualitą nel settore industriale
farmaceutico |
Geologo
Sezione B |
Geologia
Geologia per la protezione dell'ambiente
Prospettore geologico |
Geometra |
Edilizia
Ingegneria delle infrastrutture
Sistemi informativi territoriali |
Ingegnere
Sezione B
Settore civile e ambientale
Settore industriale
Settore dell'informazione |
Economia e ingegneria
della qualitą
Edilizia
Ingegneria civile
Ingegneria dell'ambiente e delle risorse
Ingegneria delle infrastrutture
Ingegneria
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
edile
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria dei materiali
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettrica con teledidattica
Ingegneria energetica
Ingegneria industriale
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria logistica e della produzione
- orientamento tessile
Ingegneria meccanica
Produzione industriale
Scienza e ingegneria dei materiali
Tecnologie industriali e dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Ingegneria logistica e della produzione
Economia e ingegneria della qualitą
Ingegneria biomedica |
Perito agrario |
Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle imprese
agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia |
Perito industriale |
Edilizia
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria meccanica
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria energetica
Metodologie fisiche
Analisi chimico-biologiche
Chimica
Informatica
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria chimica
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Scienze e tecniche cartarie
Tecnologie alimentari |
NOTE
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".
- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato
dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370 (Disposizioni in materia di universita'
e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:
"18. Con uno o piu' regolamenti adottati,
a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti gli organi direttivi degli
ordini professionali, con esclusivo riferimento
alle attivita' professionali per il cui esercizio
la normativa vigente gia' prevede l'obbligo di
superamento di un esame di Stato, e' modificata
e integrata la disciplina del relativo ordinamento,
dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato
e delle relative prove, in conformita' ai seguenti
criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'
professionale ai titolari di diploma universitario
e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti
di cui alla lettera a), indicando i necessari
raccordi con la piu' generale organizzazione dei
predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle
prove degli esami di Stato con quanto disposto
ai sensi della lettera a).
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge
14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.
Nota all'art. 8:
- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, con esclusione del dottorato di
ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le
modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita'
a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti
il Consiglio universitario nazionale e le commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri
Ministri interessati, limitatamente ai criteri
relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo
concerto e' previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata,
anche eventualmente comprensiva dei percorso formativo
gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti
corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi
qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali
e della spendibilita' a livello internazionale,
nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi
e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione
a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma
1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la
durata di quelli di cui al decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita'
didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento
scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e
per favorire la mobilita' degli studenti, nonche'
la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli
studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri,
dei corsi universitari di cui al presente comma,
nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga
alle disposizioni di cui al capo II del titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio
1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge
7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti
l'ordinamento della professione di dottore agronomo
e di dottore forestale), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori
agronomi e dei dottori forestali le attivita'
volte a valorizzare e gestire i processi produttivi
agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente
e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo
rurale. In particolare, sono di competenza dei
dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione,
la contabilita', la curatela e la consulenza,
singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche
e forestali e delle industrie per l'utilizzazione,
la trasformazione e la commercializzazione dei
relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione,
la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la
stima, la contabilita' e il collaudo delle opere
di trasformazione e di miglioramento fondiario,
nonche' delle opere di bonifica e delle opere
di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione
e regimazione delle acque e di difesa e conservazione
del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per
la loro natura prevalentemente extraagricola o
per le diverse implicazioni professionali non
richiedano anche la specifica competenza di professionisti
di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione,
la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la
stima, la contabilita' e il collaudo di opere
inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni
forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse,
alla conservazione della natura, alla tutela del
paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita'
ed il collaudo, compresa la certificazione statica
ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni
rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie
e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio
urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei
lavori relativi alle opere idrauliche e stradali
di prevalente interesse agrario e forestale ed
all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali
che non rientrano nelle competenze del servizio
dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale
e, in particolare, la stima e i rilievi relativi
a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali
e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione,
acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese
agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie
per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione
dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e
quant'altro attiene alla amministrazione delle
aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali
o di trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti e all'amministrazione delle
associazioni di produttori, nonche' le consegne
e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle
produzioni agricole, zootecniche e forestali e
delle relative industrie, anche in applicazione
della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa
attivita' di sperimentazione e controllo nel settore
applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione
delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione
e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione,
il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione
dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione,
la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la
stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori
relativi alla tutela del suolo, delle acque e
dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento
ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto,
le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento
sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali
e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione
di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topogratici e cartografici
sia per il catasto rustico che per il catasto
urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi
civici e l'assistenza della parte nella stipulazione
di contratti individuali e collettivi nelle materie
di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del
suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli,
zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche,
dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione
delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing,
le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale,
alla industria di trasformazione dei prodotti
agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro
commercializzazione, anche organizzata in associazioni
di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani
zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione,
per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali
ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo
di settore e la redazione nei piani regolatori
di specifici studi per la classificazione del
territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione,
la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita'
ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione
territoriale ed ai piani ecologici per la tutela
dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale
ed il successivo monitoraggio per quanto attiene
agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici
e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali,
urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti
del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione,
la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita'
ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione
delle risorse idriche ed ai piani per la loro
utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita'
di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e
il collaudo di interventi e di piani agrituristici
e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori
di costruzioni rurali in zone sismiche di cui
agli articoli 17 e l8 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la contabilita' ed
il collaudo di lavori relativi al verde pubblico,
anche sportivo, e privato, ai parchi naturali
urbani e extraurbani, nonche' ai giardini e alle
opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico;
la conservazione di territori rurali, agricoli
e forestali; il recupero di cave e discariche
nonche' di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine
alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia
tributaria e le operazioni riguardanti il credito
e il contenzioso tributario attinenti alle materie
indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni
comuni con altre categorie professionali ed in
particolare quelle richiamate nell'art. 19 del
regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese
quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m),
n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n.
274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio
decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli
1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei
limiti delle competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno
la facolta' di svolgere le attivita' di cui al
comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi
indicati quando siano connesse o dipendenti da
studi o lavori di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessita'
sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu'
professionisti, se necessario ed opportuno anche
di categorie professionali diverse, responsabili
con firma congiunta. Sono di norma da espletare
in collaborazione di gruppo interdisciplinare
gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti
idraulici di notevole portata, quelli relativi
alla difesa del suolo ed alla regimazione delle
acque se attuate con strutture complesse e su
aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi
relativi alla pianificazione che non sia limitata
all'aspetto agricolo e rurale, con particolare
riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi
di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica
l'esercizio di ogni altra attivita' professionale
dei dottori agronomi e dei dottori forestali,
ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita'
professionale di altre categorie a norma di leggi
e regolamenti.".
Nota all'art. 16:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme
per l'inalienabilita' delle antichita' e delle
belle arti".
Nota all'art. 17:
- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento
dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli
nel settore dell'architettura".
Nota all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota
all'art. 8.
Nota all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9
febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della
professione si attuario) e' il seguente:
"Art. 3. - Formano oggetto dell'attivita'
professionale dell'attuario le prestazioni che
implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni
tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano
la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero
operazioni di carattere finanziario. In particolare:
a) la consulenza e le rilevazioni in materia di
elaborazioni di piani tecnici per la costituzione
e trasformazione di enti di assicurazione sulla
vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;
b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni
di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di
cui alla lettera precedente;
c) il calcolo delle riserve matematiche e dei
piani di tariffe e di contributi concernenti le
basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e
della previdenza sociale;
d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali
degli enti e delle imprese assicurative sulla
vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni
e le elaborazioni statistiche di liquidazione
degli enti di cui alla lettera a);
e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per
prestiti a lunga scadenza in quanto comportino
rilevazioni e accertamenti di specifica indole
matematico-attuariale;
f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione
di nude proprieta' e di usufrutti;
g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri
incarichi relativi all'oggetto della professione
di attuario. La elencazione che precede non pregiudica
quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale
di altre categorie.".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto
di lavoro del personale dipendente".
- I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174
e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE
in materia di conti annuali e consolidati delle
imprese di assicurazione".
Nota all'art. 36:
- La legge 7 dicembre 1984, n.818, reca: "Norme
sul nullaosta provvisorio per le attivita' soggette
ai controlli di prevenzione incendi, modifica
degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982,
n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca:
"Procedure e requisiti per l'autorizzazione
e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell'interno di cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818".
- La legge 5 marzo 1990, n 46, contiene "Norme
per la sicurezza degli impianti". - Il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE
e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro".
Nota all'art. 47:
- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota
all'art. 17.
Nota all'art. 50:
- Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n.
56, e' il seguente: "Ordinamento della professione
di psicologo".
Nota all'art. 55:
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro
in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione
31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme
di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione
tecnica superiore (IFTS)".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali):
"Art. 69. - l. Per riqualificare e ampliare
l'offerta formativa destinata ai giovani e agli
adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del
sistema di formazione integrata superiore (FIS),
e' istituito il sistema della istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni
di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non
sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,
le modalita' che favoriscono l'integrazione tra
i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano
i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi
e titoli; con il medesimo decreto sono altresi'
definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono
e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione,
a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi,
sulla base di linee guida definite d'intesa tra
i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante
l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici
di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni,
tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi
di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite
secondo un modello allegato alle linee guida di
cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo
sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art.
4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero
della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse
finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono
concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche
e private. Alle finalita' di cui al presente articolo
la regione Valle d'Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite,
secondo quanto disposto dagli statuti speciali
e dalle relative norme di attuazione; a tal fine
accedono al Fondo di cui al presente comma e la
certificazione rilasciata in esito ai corsi da
esse istituiti e' valida in ambito nazionale. |