Norme sulla Didattica |
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Guida alla Facoltà di Ingegneria 2005-2006
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Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo art. 21 comma 5 gli studenti dei corsi di laurea (triennale, specialistica a ciclo unico e lauree specialistiche) debbono presentare un piano di studio individuale nell'ambito dei limiti stabiliti all'organizzazione didattica in vigore. Tale piano potrà essere modificato negli anni accademici successivi, cioè negli anni accademici in cui lo studente è regolarmente iscritto, e con cadenza annuale. Anche gli studenti del vecchio ordinamento possono proporre eventuali modifiche al proprio piano di studio, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente attivate e nel numero degli insegnamenti stabilito. Il piano di studio deve essere presentato, già dall'anno accademico 2004/2005, in modalità on-line per gli studenti iscritti regolarmente in corso. Gli iscritti alle lauree specialistiche debbono invece presentarlo presso la segreteria studenti in modalità cartacea utilizzando la modulistica presente su www.ing.univpm.it/segstud/lauree_spec.html. Gli studenti ancora iscritti ai corsi di laurea quinqennali utilizzeranno un modulo già predisposto e reperibile sul sito www.ing.univpm.it/didattica.html. Così pure tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali o Edile-Architettura in qualità di fuori corso. Le decisioni della Facoltà relative ai piani di studio autonomi vengono notificate agli studenti, mediante affissione all'albo della Facoltà o presso la Segreteria Studenti.
NOTA BENE
Gli studenti che negli Anni Accademici
passati avessero avuto approvato un piano di studi contenente un insegnamento
ora disattivato, sono tenuti a presentare un nuovo piano di studio
per la sostituzione degli stessi
PROPEDEUTICITÀ
A partire dal 1°Luglio 2000 sono state abolite le propedeuticità relative agli insegnamenti dei corsi di studio per tutti coloro che sono attualmente iscritti.
Iscrizione ad anni successivi al primo
Dall'anno accademico 2002/2003 è stata sospesa l'applicazione della normativa concernente i blocchi per l'iscrizione ad anni successivi al primo (delibera CdF del 17/07/2002).
La domanda di ammissione agli esami di profitto, valida per l'intero anno accademico, è presentata contestualmente con quella di immatricolazione o di iscrizione. Il libretto è l'unico documento che lo studente è tenuto a presentare alla Commissione d'esame. Per sostenere gli esami di profitto lo studente può presentarsi nei primi appelli (con svolgimento già da Dicembre) anche in assenza del pagamento della seconda rata di tasse perché così autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tale pagamento dovrà essere regolarizzato entro la scadenza naturale del Maggio successivo.
Prove di valutazione del profitto
** I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le modalità di svolgimento degli esami e di altre forme di verifica del profitto. ** Gli esami consistono in una prova finale scritta e/o orale e/o pratica. La prova scritta in ogni caso non è preclusiva della prova orale. ** Le prove di esame di norma sono pubbliche. ** Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento. ** Le Facoltà esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto. **Il risultato degli esami di profitto è espresso in trentesimi.** L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30 ** Al momento dell'assegnazione del voto o della verifica positiva del profitto lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento o altra attività formativa (nei corsi di Laurea del nuovo ordinamento). ** L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside di Facoltà. La data d'inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata. ** In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità, qualora previste nel regolamento del corso di studio. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di Laurea ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle predette norme. Si rammenta in particolare che: Non si può ripetere un esame già sostenuto con un esito favorevole;Lo studente riprovato non può sostenere l'esame nella medesima sessione; Gli esami sostenuti in violazione delle norme che regolano le propedeuticità, qualora esistenti, saranno annullati; Gli esami annullati vanno sostenuti di nuovo.
Gli esami riferiti a CdL triennali debbono essere effettuati esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Si ricorda che la sessione straordinaria per l'A.A. 2004/2005, con termine il 31/01/2006, coincide in parte o totalmente (a seconda della ripartizione in cicli) con la prima sessione dell'A.A. 2005/2006. Gli studenti che si presentano agli appelli di esame dovranno, prima di iniziare l'esame, dichiarare se l'esame richiesto si riferisce all'A.A. 2005/06 o all'anno accademico precedente, per l'appropriata verbalizzazione.
Gli esami riferiti a CdL quinquennali (V.O.) , pur organizzati in due cicli di lezioni, continuano ad essere registrati su verbali distinti dai verbali dei Corsi triennali e si svolgono secondo i calendari di esami di profitto ormai consolidati.
Gli esami dei Corsi di Laurea a distanza seguiranno i calendari relativi agli esami di profitto dei Corsi di Laurea quinquennali. Non essendo infatti legati a specifici periodi di lezioni permetteranno registrazioni più libere.
Corsi semestrali o intensivi
Per gli insegnamenti a carattere intensivo, le cui lezioni si svolgono nella prima parte dell'anno accademico, gli esami di profitto possono iniziare subito dopo la chiusura del corso intensivo del 1° ciclo e sono da riferirsi alla prima sessione. I docenti fissano appelli di esame per tutti gli studenti che abbiano ottenuto l'iscrizione al corso sia nell'anno accademico corrente che nell'anno accademico precedente. Naturalmente non possono sostenere esami quegli studenti che hanno ottenuto per la prima volta l'iscrizione ai corsi annuali/estensivi o semestrali/intensivi del 2° ciclo.
Composizione Commissioni esami di profitto
La Commissione di esami è composta da almeno due membri: il Professore ufficiale della materia, Presidente e un Professore o Ricercatore di materia affine. |
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