Modalità esami
di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere Junior
(Parte riservata ai laureati triennali e diplomati triennali)
Decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328
(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n.
190 del 17 agosto 2001)
Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè
della disciplina dei relativi ordinamenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge
14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
SENTITI gli ordini e collegi professionali
interessati;
VISTO il parere del Consiglio universitario
nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti
universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza
del 21 maggio 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio
dei ministri ad interim Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della giustizia;
EMANAil seguente regolamento
TITOLO PRIMO
NORME GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento modifica e integra
la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini
o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore
agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere,
perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento
non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente
in ordine alle attività attribuite o riservate, in
via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Art. 2
(Istituzione di sezioni negli albi professionali)
1. Le sezioni negli albi professionali individuano
ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado
di capacità e competenza acquisita mediante il percorso
formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui
al titolo II, negli albi professionali vengono istituite,
in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso,
le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame
di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il
titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso
del necessario titolo di studio può essere iscritto
nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento
del relativo esame di Stato.
Art. 3
(Istituzione di settori negli albi professionali)
1. I settori istituiti nelle sezioni degli
albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate
attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui
al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono
istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso
formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore
non può esercitare le competenze di natura riservata
attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori
della stessa sezione, ferma restando la possibilità
di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo
superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso
del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti
in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire
la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito
esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti
il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle
ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite
agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
Art. 4
(Norme organizzative generali)
1. Salve le disposizioni speciali previste
nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi
collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi
relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1,
qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo
2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti
a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando
comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale
non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente
alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente
spetta agli iscritti alla Sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare
i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista
assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo
1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni,
verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento
degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi
definiti nei commi 1 e 2.
Art. 5
(Esami di Stato)
1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame
di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame
di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito
del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami
consistono in due prove scritte di carattere generale, una
prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle
prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o
da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono
un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla
base di specifiche convenzioni tra le Università e
gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di
Stato non modifica l'ambito delle attività professionali
definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme
vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici
e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.
Art. 6
(Tirocinio)
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto,
può essere svolto in tutto o in parte durante il corso
degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni
stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università,
ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui
al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con
gli Enti che svolgono attività di formazione professionale
o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo
di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne
esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini
e collegi.
Art. 7
(Valore delle classi di laurea)
1. I titoli universitari conseguiti al termine
dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla
stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto
di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono
modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica
definiscono anche, in conformità alla normativa vigente,
la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente
regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Art. 8
(Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformità al precedente ordinamento)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme
finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali
hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato
dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono
ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione
A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni
di cui al titolo II, ferma restando la necessità del
tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa
vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi
all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame
di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione
A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario
triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo
la tabella A allegata al presente regolamento.
TITOLO SECONDO
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO I
ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 9
Attività professionali
1. L'elencazione delle attività professionali
compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica
quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni
ai sensi della normativa vigente.
CAPO II
PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E
DOTTORE FORESTALE
Art. 10
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei
dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione
A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il
titolo di dottore agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B è ripartita nei seguenti
settori:
a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.
5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine
dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - dottori agronomi
e dottori forestali" e "Sezione B - agronomi e forestali
iuniores", "Sezione B - zoonomi", "Sezione
B - biotecnologi agrari".
Art. 11
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le
altre attività previste dall'articolo 2 della legge
10 febbraio 1992, n. 152.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la progettazione di elementi dei sistemi
agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali
e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione
dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo
e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e
naturale, della pianificazione del territorio rurale, del
verde pubblico e privato, del paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi,
agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
d)le attività estimative relative alle materie di competenza;
e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale
alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari,
forestali e della difesa ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie
di competenza;
h) la certificazione di qualità e le analisi delle
produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che
trasformate, nonché quella ambientale;
i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente,
degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione,
nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità
vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente
normativa, le seguenti attività:
a) la pianificazione aziendale e industriale
nel settore delle produzioni animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle
trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di
origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie
e dell'acquacoltura;
d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale,
alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle
produzioni animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f)la riproduzione animale, comprendente le attività
di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte
le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto
il controllo e la guida del medico veterinario;
h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione
della biodiversità animale e dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la consulenza nei settori delle produzioni
vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego
corretto di biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione della qualità
genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per
l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi
geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni
alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare
riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative
della qualità e del controllo nella sanità e
provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione
umana e animale;
e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la
certificazione varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per
la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei
vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare,
mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale
alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie
innovative negli ambiti agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie
di competenza.
Art. 12
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa
prova)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;ù
d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente
e il territorio;
e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e
forestali;
g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
3. L'esame di Stato è articolato in
due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove
di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli
stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo
una maggiore complessità correlata alla più
elevata competenza professionale.
Art. 13
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa
prova)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione al settore agronomo e
forestale:
1)Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
2)Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari
e forestali;
b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche
e delle produzioni animali;
c) per l'iscrizione al settore biotecnologico
agrario:
1) Classe 1 - Biotecnologie.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta concernente le
tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni
animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari
e biotecnologie agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti
il corso di laurea e il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo
agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale
ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia
rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti
con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione
di qualità dei prodotti agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale,
in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco
con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed
elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di
qualità dei prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica
per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e
da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento
informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario
in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi
vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione
dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;
d) una prova orale concernente in generale
la conoscenza della legge e della deontologia professionale.
Inoltre:
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo
agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale,
delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli
agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali,
delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo
rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni
alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria,
della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto
agrario e della principale legislazione nazionale ed europea
relativa al settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale,
essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa
degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali
e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo,
sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura
montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria,
sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle
sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del
territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione
forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale
e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia
e nella Unione Europea;
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia
generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento
genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione
animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie
zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli
alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti
e delle principali patologie animali, della riproduzione animale,
delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine
animale, della certificazione e tracciabilità delle
filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione
zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione
zootecnica in Italia e nella Unione Europea;
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla
conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle
piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole
informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni
erbacee e arboree, della zootecnica generale , della difesa
delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali
trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della
legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico
agrario.
Art. 14
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei
dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione
A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A.
CAPO III
PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE,
PAESAGGISTA E CONSERVATORE
Art. 15
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli
architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori",
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti
settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura"
spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale"
spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta
il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni
architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore
dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B è ripartita nei seguenti
settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura"
spetta il titolo di architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione"
spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L'iscrizione all'albo professionale è
accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore
architettura", "Sezione A - settore
pianificazione territoriale", "Sezione A - settore
paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione
dei beni architettonici ed ambientali", "Sezione
B - settore architettura", "Sezione B - settore
pianificazione".
Art. 16
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A - settore "architettura",
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, le attività già stabilite
dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione
di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso
di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione
territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell'ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse
e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche
e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività
di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani
e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana
e territoriale.
3. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":
a) la progettazione e la direzione relative
a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti
edilizie.
4. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione
dei beni architettonici ed ambientali":
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto
dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli
interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:
a) per il settore "architettura":
1) le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di progettazione, direzione dei lavori, stima
e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza,
la misura, la contabilità e la liquidazione relative
a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e
storica.
b) per il settore "pianificazione":
1)le attività basate sull'applicazione
delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi
e la gestione della città e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale
ed ambientale;
4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione
territoriale e relativi programmi complessi.
Art . 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile
- corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione
territoriale":
1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione
dei beni architettonici ed ambientali":
1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici
e ambientali;
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) una prova pratica avente ad oggetto la
progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento
a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento
strutturale o insediativo della prova pratica;
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali
e conoscitive dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato
progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle
prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione
e deontologia professionale;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione
territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi
tecnica dei fenomeni della città e del territorio o
la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana,
territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta
e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche
paesaggistiche ed ambientali;
2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta
e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione
dei beni architettonici e ambientali":
1) due prove scritte su temi di cultura e
tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A
sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie
per le quali già sia stata verificata l'idoneità
del candidato nell'accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite
convenzioni fra Ordini ed Università, attività
strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate
ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione
documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Art. 18
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore "architettura":
1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura
e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore "pianificazione":
1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della
pianificazione territoriale e ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la
natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) per il settore "architettura":
1) una prova pratica consistente nello sviluppo
grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e
nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa
della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte,
e in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi
tecnica dei fenomeni della città e del territorio o
la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana,
territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della
compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite
convenzioni fra Ordini ed Università, attività
strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate
ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione
documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Art. 19
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli
architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati
dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione
nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le
seguenti corrispondenze:
a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione
territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea
in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici
e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni
architettonici e ambientali.
CAPO IV
PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
Art. 20
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli
assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione
B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il
titolo professionale di assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il
titolo professionale di assistente sociale.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli
assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente,
dalle dizioni: "Sezione degli assistenti sociali specialisti"
e "Sezione degli assistenti sociali".
Art. 21
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti
attività professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi
nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualità degli interventi
nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti
dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione
e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione
e gestione delle politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
le seguenti attività:
a) attività, con autonomia tecnico-professionale
e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per
la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie,
gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio,
anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni
di volontariato e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione
e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi
specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi
sociali e sui diritti degli utenti;
d) attività didattico formativa connessa al servizio
sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi
di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;
e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali
e psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22
(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti:
teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione
dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e
nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa
e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza
sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti:
analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione
di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o
programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti
dalla commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato
scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività
svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono
ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea
specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa
previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore
del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni
le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 23
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
nella Classe 6- Scienze del servizio sociale.
2. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti
materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline
dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi,
tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento
e trattamento di situazioni di disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione
e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione
e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto;
esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio
professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi,
discussione e formulazione di proposte di soluzione di un
caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla
lettera a).
Art. 24
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli
assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo
degli assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea
sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della
normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento
e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente
regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono
iscriversi nella sezione A.
CAPO V
PROFESSIONE DI ATTUARIO
Art. 25
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo degli attuari sono istituite
la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il
titolo professionale di attuario.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il
titolo professionale di attuario iunior.
4. L'iscrizione all'albo degli attuari è
accompagnata rispettivamente dalle dizioni "Sezione degli
attuari" "Sezione degli attuari iuniores".
Art. 26
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti
attività professionali individuate dall'articolo 3
della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la formulazione e l'elaborazione di piani
tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto,
la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla
vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali
degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche,
delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive
per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed
enti di cui alla lettera a);
d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari
connessi con l'esercizio di attività assicurative e
previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici
di controllo e di copertura;
e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli
assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi
reporting e certificazioni;
f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative
vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti
finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni,
rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale,
inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni
di carattere finanziario.
2. Sono inoltre di competenza degli iscritti
alla sezione A le attività professionali previste dalle
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai
decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio
1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.
3. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
le seguenti attività professionali, individuate dall'articolo
3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la gestione delle procedure di controllo
e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri
dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture
e dei mercati finanziari;
b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari,
assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici,
istituti di credito, società di intermediazione mobiliare,
società di gestione del risparmio ed altre istituzioni
operanti nel campo della finanza e della previdenza;
c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione
delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti
finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani
di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni
sulla vita e la previdenza sociale;
d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a
lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e
accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
e)i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di
nude proprietà e di usufrutti.
Art. 27
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
a) Classe 19/S - Finanza;
b) Classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
c) Classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;
d)Classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a)una prima prova scritta, di carattere generale,
concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della
finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario
e previdenziale;
b)una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari
delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un
progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un
caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali
delle imprese d'assicurazioni e degli Enti di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e
della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della
previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura
professionale del candidato, la sua capacità operativa
di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza
delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici
di settore, della legislazione professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione
A sono esentati dalla prima prova scritta.
Art. 28
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale,
concernente le metodologie quantitative di base impiegate
nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione
di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o
di trattamento informatico di basi di dati, relativamente
a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti
l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi
e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze
teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del
candidato, nonché la conoscenza della legislazione
e deontologia professionale.
Art. 29
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli
attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo degli attuari.
CAPO V
PROFESSIONE DI BIOLOGO
Art. 30
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei
biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale
di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale
di biologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è
accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione
dei biologi", "Sezione dei biologi iuniores".
Art. 31
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare
le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate,
innovative o sperimentali, quali:
a) controllo e studi di attività, sterilità,
innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici,
vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere,
radioisotopi;
b)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue),
sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche
e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle
acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali
(acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità
degli ecosistemi naturali;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti)
dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli
organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al
legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi
di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti
relativamente agli aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante
e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
i)valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti
biologici.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:
a) procedure analitico-strumentali connesse
alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico,
biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività
di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale
e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico,
biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e
di genetica;
e)procedure di controllo di qualità.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte
dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario
nazionale.
Art. 32
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 6/S - Biologia;
b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
c) Classe 8/S - Biotecnologie industriali;
d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico,
biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e
biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale,
microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene,
management e legislazione professionale, certificazione e
gestione della qualità;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche
e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione
della qualità, valutazione dei risultati sperimentali
ed esempi di finalizzazione di esiti.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A
sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.
Art. 33
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2,. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 12 - Scienze biologiche;
b) Classe 1 - Biotecnologie;
c) Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico,
biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale,
microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi
o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella
esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti
relativi agli ambiti disciplinari di competenza.
Art. 34
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei
biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
biologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.
CAPO VII
PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei
chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il
titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il
titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei
chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:
"Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici
iuniores".
Art. 36
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare
le attività che implicano l'uso di metodologie innovative
o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e
a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi
provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione.
Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attività
consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
c)studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di
impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota,
per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione,
di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei
progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne,
collaudo;
e) verifiche di pericolosità o non pericolosità
di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti,
tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori
adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione
e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia
le analisi rivolte alla determinazione della composizione
qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il
metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate
da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti
e pubblicati);
b)direzione di laboratori chimici la cui attività consiste
nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata;
interventi sulla produzione di attività industriali
chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti
chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati,
prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di
sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici
nonchè il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni
di conformità; giudizi sulla qualità di merci
o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità
o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti
di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo
di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei
vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto
con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967,
n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi;
conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale
25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro,
relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità
quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti
chimici; rilascio del certificato di non pericolosità
per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione
dei beni culturali e ambientali.
Art. 37
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti
di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica
industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a)una prova scritta vertente su argomenti
di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica
industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei
chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
chimici.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.
CAPO VIII
PROFESSIONE DI GEOLOGO
Art. 40
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei
geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il
titolo professionale di geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il
titolo professionale di geologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi è
accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei geologi",
"Sezione dei geologi iuniores".
Art. 41
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare
le attività implicanti assunzioni di responsabilità
di programmazione e di progettazione degli interventi geologici
e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze
in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei
dati relativi alle seguenti attività, anche mediante
l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie
geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento,
con particolare riferimento alle problematiche geologiche
e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic
Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità
geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione
dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli
strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione
degli interventi geologici strutturali e non strutturali,
compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico
gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo
anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche
ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria
civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico;
la programmazione e progettazione degli interventi geologici
e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione
della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse,
comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale
e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione
e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero
dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f)la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali
ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività
geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione
e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello
sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione;
l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi
geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per
la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle
georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché
per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali;
la gestione dei predetti strumenti di pianificazione. programmazione
e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento
di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici,
ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti
e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi
Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione
dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate
a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle
componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità
a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione
e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività
estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche
e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
le attività di acquisizione e rappresentazione dei
dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti,
quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie
geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo
"Geographic Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione
della pericolosità geologica e ambientale ai fini della
mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento
di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo
anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della
relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese
quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali
ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione
degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici,
ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti
e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa
rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività
estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Art. 42
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e territorio;
b) Classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) Classe 86/S - Scienze geologiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti
teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche
per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica,
tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e
sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli
scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui
alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e
sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare
riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di
carte e sezioni geologiche.
Art. 43
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - scienze
della terra.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a)una prova scritta concernente gli aspetti
tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche
per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia
e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica
dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b)una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera a).
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A
sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla seconda
prova scritta.
Art. 44
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei
geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
geologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE
Art. 45
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli
ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna
sezione è ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c)dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale,
spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo
di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale,
spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo
di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli
ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione
degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione
degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione
degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione
degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale";
"Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale";
"Sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".
Art. 46
(Attività professionali)
1. Le attività professionali che formano
oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite
tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile
e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo
sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione,
la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture,
infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per
la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione,
di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente
e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione,
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima,
il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale
di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi
e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni
per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione
lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e
sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione
ed elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle
attività indicate nel comma 3, formano in particolare
oggetto dell'attività professionale degli iscritti
alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori
come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi
complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile
e ambientale":
1) le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di progettazione, direzione dei lavori, stima
e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza,
la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni
civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore "ingegneria industriale":
1) le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di progettazione, direzione lavori, stima
e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti
macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli
organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia
semplice o ripetitiva;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
1) le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle
attività di progettazione, direzione lavori, stima
e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni
e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti
impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli
organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione
delle informazioni, nonché di sistemi e processi di
tipologia semplice o ripetitiva.
Art. 47
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE
;
2) Classe 28/S - Ingegneria civile;
3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale:
1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e
astronautica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;
4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell'informazione:
1) Classe 23/S - Informatica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti
la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti
la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A
sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il
settore di provenienza coincida con quello per il quale è
richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono
l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art. 48
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e
dell'ingegneria edile;
2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b)per il settore industriale:
1)Classe 10 - Ingegneria industriale;
c) per il settore dell'informazione:
1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2) Classe 26- Scienze e tecnologie informatiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno
degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti
la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione nelle materie relative
ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono
l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art. 49
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli
ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli
ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il
quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli
ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il
quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché
nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi
dichiara di optare.
CAPO X
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
Art. 50
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli
psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il
titolo professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il
titolo professionale di psicologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli
psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni:
"Sezione degli psicologi", "Sezione degli psicologi
iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene
annotata la specifica attività professionale dell'iscritto
in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle
specifiche figure professionali, individuate con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito
la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività
di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto
dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Art. 51
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività
che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali,
quali:
a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento
per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione,
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte
alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica
in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attività
degli psicologi iuniores.
2. Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico
nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità,
da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati
e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista.
In particolare lo psicologo iunior:
a) partecipa alla programmazione e alla verifica
di interventi psicologici e psico-sociali;
b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere
il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale,
di inserimento e di partecipazione sociale;
c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i
test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della
valutazione del comportamento, della personalità, dei
processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni
e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a
specifici compiti e condizioni;
d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per
sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo,
pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione
funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule
facilitanti alternative;
e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale,
la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere
piu' efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento
lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi
e ormativi sulle tematiche della sicurezza con individui,
gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento
in situazione di persone o gruppi a rischio;
g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica
di dati psicologici ai fini di ricerca.
Art. 52
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe
58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un
anno.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti:
aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione
di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale
o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche
della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità
personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione
di interventi complessi con riferimento alle problematiche
della valutazione dello sviluppo delle potenzialità
dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza
e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione
della salute psicologica;
c)una prova scritta applicativa, concernente la discussione
di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui
ovvero in strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su
questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta
durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti
di legislazione e deontologia professionale.
Art. 53
(Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)
1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze
e tecniche psicologiche, ltre a un tirocinio della durata
di sei mesi.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a)una prova scritta vertente sulla conoscenza
di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine
e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi
caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione
dello specifico intervento professionale all'interno di un
progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove
scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività
svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di
legislazione e deontologia professionale.
4. L'iscrizione nella sezione B avviene con
l'annotazione della specifica attività professionale,
in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle
specifiche figure professionali individuate con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza
dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando
comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle
attività di cui all'articolo 51, comma 2.
Art. 54
(Norme finali e transitorie)
1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti
iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni
dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre
il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali,
regionali e nazionale nella composizione vigente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli
psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.
3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli
psicologi.
4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.
CAPO XI
Art. 55
(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito
industriale)
1. Agli esami di stato per le professioni
di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale,
oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa
vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.
30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di
sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate
o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di
Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso
sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi
1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8,
17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente
all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le
classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica
e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria
cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica;
industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia;
tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile
con specializzazione confezione industriale; termotecnica);
la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20
(sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica
conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria);
la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche);
la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale);
la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione
disegno di tessuti).
3. Possono, altresì, partecipare agli
esami di Stato per le predette professioni coloro i quali,
in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa
per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato
con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione
dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori
a sei mesi coerenti con le attività libero professionali
previste dall'albo cui si chiede di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di
cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente
di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario
laureato, perito industriale laureato.
TABELLA
A (prevista dall'art. 8, comma 3)
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