Norme sulla Didattica
Guida alla Facoltà di Ingegneria 2004-2005
 

 

 


PIANI DI STUDIO

 

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo art. 21 comma 5 gli studenti debbono presentare un piano di studio individuale nell'ambito dei limiti stabiliti all'organizzazione didattica in vigore e ad essere ascoltato dalla commissione referente che istruisce i piani di studio, qual'ora il suo piano non sia stato in prima istanza approvato dal competente CCL. Tale piano potrà essere modificato negli anni accademici successivi (cioè negli anni accademici in cui lo studente è iscritto e con cadenza annuale).

Anche gli studenti del vecchio ordinamento possono disporre un piano di studio diverso da quello previsto dall'ordinamento didattico in vigore, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente attivate e nel numero degli insegnamenti stabilito.

Il piano di studio deve essere presentato alla Segreteria Studenti, su un modulo in distribuzione presso la medesima e per la prima volta nell'anno accademico 2004/2005 anche in modalità on-line per gli iscritti dei primi 2 anni di corso.

Le decisioni della Facoltà relative ai piani di studio autonomi vengono notificate agli studenti, mediante affissione all'albo della Facoltà.

 

NOTA BENE

 

1) Gli studenti che negli Anni Accademici passati avessero avuto approvato un piano di studi contenente un insegnamento ora disattivato, sono tenuti a presentare un nuovo piano di studio per la sostituzione degli stessi
solo nel caso non ne avessero ottenuto relativa frequenza prima della disattivazione.
Infatti Avendo ottenuto regolare iscrizione al corso e relativa frequenza, gli studenti possono sostenere l'esame anche successivamente alla disattivazione con una commissione d'esame nominata dal Preside.

 

PROPEDEUTICITÀ

 

A partire dal 1°Luglio 2000 sono state abolite le propedeuticità relative agli insegnamenti dei corsi di studio per tutti coloro che sono attualmente iscritti.

 

Iscrizione ad anni successivi al primo

 

Dall'anno accademico 2002/2003 è stata sospesa l'applicazione della normativa concernente i blocchi per l'iscrizione ad anni successivi al primo (delibera CdF del 17/07/2002).

 

ESAMI DI PROFITTO

 

La domanda di ammissione agli esami di profitto, valida per l'intero anno accademico, è presentata contestualmente con quella di immatricolazione o di iscrizione.

Il libretto è l'unico documento che lo studente è tenuto a presentare alla Commissione d'esame. Per sostenere gli esami di profitto lo studente può presentarsi nei primi appelli (con svolgimento già da Dicembre) anche in assenza del pagamento della seconda rata di tasse perché così autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tale pagamento dovrà essere regolarizzato entro la scadenza naturale del Maggio successivo.

 

Prove di valutazione del profitto

 

** I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le modalità di svolgimento degli esami e di altre forme di verifica del profitto.

** Gli esami consistono in una prova finale scritta e/o orale e/o pratica. La prova scritta in ogni caso non è preclusiva della prova orale.

** Le prove di esame di norma sono pubbliche.

** Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento.

** Le Facoltà esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.

**Il risultato degli esami di profitto è espresso in trentesimi.** L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30

** Al momento dell'assegnazione del voto o della verifica positiva del profitto lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento o altra attività formativa (nei corsi di Laurea del nuovo ordinamento).

** L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside di Facoltà. La data d'inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

** In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità, qualora previste nel regolamento del corso di studio.

Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di Laurea ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle predette norme. Si rammenta in particolare che:

Non si può ripetere un esame già sostenuto con un esito favorevole;Lo studente riprovato non può sostenere l'esame nella medesima sessione;

Gli esami sostenuti in violazione delle norme che regolano le propedeuticità, qualora esistenti, saranno annullati;

Gli esami annullati vanno sostenuti di nuovo.

 

 

Gli esami riferiti a CdL triennali debbono essere effettuati esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni.

 

Si ricorda che la sessione straordinaria per l'A.A. 2003/2004, con termine il 31/01/2005, coincide in parte o totalmente (a seconda della ripartizione in cicli) con la prima sessione dell'A.A. 2004/2005.

Gli studenti che si presentano agli appelli di esame dovranno, prima di iniziare l'esame, dichiarare se l'esame richiesto si riferisce all'A.A. 2004/05 o all'anno accademico precedente, per la appropriata verbalizzazione : infatti i docenti dispongono ancora del verbale 2003/2004 che dovrà essere restitutito dopo il 31/01/2005.

 

Gli esami riferiti a CdL quinquennali (V.O.) , pur organizzati in due cicli di lezioni, continuano ad essere registrati su verbali distinti dai verbali dei Corsi triennali  e si svolgono secondo  i calendari di esami di profitto ormai consolidati.

 

Gli esami dei Corsi di Laurea a distanza seguiranno i calendari relativi agli esami di profitto dei Corsi di Laurea quinquennali. Non essendo infatti  legati a specifici periodi di lezioni  permetteranno registrazioni più libere.

Gli esami di profitto si svolgeranno secondo i calendari riportati nella parte dodicesima di questa guida.

 

 

Corsi semestrali o intensivi

 

Per gli insegnamenti a carattere intensivo, le cui lezioni si svolgono nella prima parte dell'anno accademico, gli esami di profitto possono iniziare subito dopo la chiusura del corso intensivo del 1° ciclo e sono da riferirsi alla prima sessione. I docenti fissano appelli di esame per tutti gli studenti che abbiano ottenuto l'iscrizione al corso sia nell'anno accademico corrente che nell'anno accademico precedente. Naturalmente non possono sostenere esami quegli studenti che hanno ottenuto per la prima volta l'iscrizione ai corsi annuali/estensivi o semestrali/intensivi del 2° ciclo.

 

Composizione Commissioni esami di profitto

 

 La Commissione di esami è composta da almeno due membri: il Professore ufficiale della materia, Presidente e un Professore o Ricercatore di materia affine.

 

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